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Attenzione alle truffe informatiche: come difendersi da CryptoLocker, uno dei peggiori virus

Tra i virus informatici che complicano la vita a chi usa il computer uno, in particolare, merita attenzione: è il cosiddetto CryptoLocker. Esso è definito “ransomware“, dall’inglese “ransom” che signfica “riscatto“.
Tale virus, infatti, nelle intenzioni dei truffatori, è progettato per crittografare i dati presenti sul pc – quasi tutti: documenti office, pdf, immagini e fotografie – per riavere i quali viene chiesto un riscatto.
Il virus, una volta entrato nel pc, inizia a crittografare i suddetti dati con una complessa cifratura, solitamente impossibile da decifrare.
A lavoro di crittografia – ma sarebbe meglio dire “distruzione” – dei dati completato, l’utente riceve un messaggio che invita a pagare una somma corrispondente a qualche centinaia di euro in BitCoin (di cui abbiamo già parlato).
Anche se si volesse stare al gioco dei truffatori, dopo il pagamento del riscatto, non vi è garanzia alcuna sulla possibilità di riavere i propri dati.

Lasciando agli specialisti il da farsi una volta colpiti, quello che possiamo fare è prevenire il danno.

Il virus si diffonde tramite mail che sembrano provenire da un ente ufficiale (Equitalia, ad esempio), oppure che riguardano fatture che si stanno realmente attendendo. A queste email è allegato un file con un nome all’apparenza innocuo, ma che, in realtà, è un programma – file eseguibileche fa partire il processo di cifratura dei dati.

Per non cadere vittime di questi malfattori, quindi, bisogna, prima di tutto, tenere i propri dati sempre in due supporti diversi (una copia su chiavetta USB va benissimo). Questo vale sempre, anche a prescindere dal virus (i dischi rigidi si possono rompere ed i file si possono cancellare accidentalmente).

Poi, riguardo alla posta, cancellare le mail che non provengano da fonti certe: gli enti pubblici come Equitalia, infatti, si servono di altri canali, come la raccomandata. I malfattori giocano anche la carta della paura, spingendo l’utente ad aprire l’allegato per capire quale sia il procedimento a suo carico avviato (inesistente, in realtà).

Nella malaugurata ipotesi in cui sia iniziato il processo di cifratura, bisogna spegnere immediatamente il pc e chiedere assistenza, se non ci si sente sicuri su come procedere.

Prosciutti avariati sequestrati

Le ormai famose 40 tonnellate di prosciutti crudi, sequestrati giorni orsono dai Nas dei carabinieri, non sono entrate sul mercato. Se ciò fosse accaduto, avrebbero permesso di realizzare un introito compreso fra i 300 mila e i 400 mila Euro.
Lascia perplessi l’importo della sanzione comminata: appena 14 mila Euro. Ma come fanno a dissuadere la malavita con sanzioni che non sono nemmeno un decimo di quello che avrebbe portato la vendita truffaldina?

Salute addio: 11 milioni di italiani non si curano per il costo eccessivo

Passano da 9 a 11 milioni gli italiani che non si curano per tanti motivi, primo tra i quali il reddito, non sufficiente per versare i ticket o fruire della sanità privata.
È da notare che il cittadino che usufruisce dei beni relativi alla salute è comunque un consumatore, in quanto chi fornisce il prodotto sanità è un’azienda: le strutture che erogano questi servizi, infatti, si chiamano aziende sanitarie locali.
Anche questo genere di prestazione – è bene sottilinearlo – ricade sotto il codice del consumo, e l’azienda che fornisce il “bene salute” è l’azienda sanitaria locale.
Altro dato allarmante è quello della diminuzione della durata della vita media, calato proprio in concomitanza con il calo del numero degli utenti della sanità pubblica.

Diritto di chiamata

Molte volte, quando ci si rivolge ad un riparatore di elettrodomestici, questi effettua l’intervento, pretendendo, alla fine dello stesso, un diritto di chiamata. Tale voce, solitamente quantificata in poche decine di euro (da 20 a 40), non esiste come diritto, ma deve essere un accordo preventivo all’intervento stesso intercorso tra le parti.
Questo è bene chiarirlo, perché molti riparatori, facendosi forza dell’ignoranza del consumatore, intervengono e, al termine, pretendono una somma di denaro. Questa somma non è dovuta, anche se è bene non arrivare ad un contenzioso, che porterebbe ad un disagio in caso di ulteriore intervento.

Che differenza c’è tra garanzia Italia e garanzia Europa?

Innanzitutto, occorre ricordare che la garanzia è disciplinata dal codice del consumo, che riconosce come “consumatore” ogni persona fisica individuata da un codice fiscale alfanumerico (le partite IVA e le aziende, quindi, non rientrano nella categoria “consumatori”). Il codice del consumo si applica, di conseguenza, ai prodotti venduti con garanzia Italia, ma non a quelli venduti con garanzia Europa.

Cosa cambia, in pratica, per il consumatore? Ecco le principali differenze che si devono tener presenti quando si acquista, con particolare riferimento agli acquisti online.

Tempi di consegna: se ordinate un prodotto con Garanzia Italia, i tempi di consegna vanno da 1 a 3 giorni; se ordinate un prodotto con Garanzia Europa, i tempi possono aumentare fino a 10 giorni.

Durata: per legge, la durata minima della garanzia deve essere di 24 mesi, sia per quella italiana, sia per quella europea. Da questo punto di vista, quindi, nessuna differenza.

Assistenza: molto più pratica e rapida quella prevista dai prodotti con Garanzia Italia, per i quali è sufficiente rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato del marchio; più lunga e complessa quella prevista dai prodotti con Garanzia Europa, poiché, solitamente, molti negozi chiedono di inviarlo a loro in modo tale da rispedire il prodotto al centro assistenza che potrebbe trovarsi anche all’estero.

Manuali e documentazione: i prodotti con Garanzia Italia offrono il manuale di istruzioni in italiano, mentre i prodotti con Garanzia Europa presentano sì una documentazione multilingue, nella quale potrebbe però mancare quella italiana.

Alla luce di quanto detto, è più facile valutare se vale la pena acquistare un prodotto venduto con garanzia Europa a minor prezzo di quello immesso ufficialmente sul mercato italiano.

Alienazione di un bene: significato e garanzie (”come visto e piaciuto”)

Solitamente si parla di alienazione di un bene quando, tra due privati, avviene uno scambio di un bene con una transazione in denaro.
Questo tipo di transazione non ha forme di garanzia; infatti, si è soliti utilizzare la formula “come visto e piaciuto”. Ciò significa che, nel momento in cui si accetta il bene, lo si ritiene idoneo all’uso e senza difetti. Di conseguenza, dopo l’acquisto non vi sono più modi per recuperare il danaro o far valere una qualsiasi forma di garanzia. Infatti, il privato che ha ceduto il bene non è tenuto fornire alcuna garanzia. Occorre prestare attenzione, quindi, al momento dell’acquisto. Non è raro riscontrare difetti in seguito: ciò è capitato ultimamente ad un nostro associato.

Sedi dei contratti di acquisto “commercialmente idonee”: a tutela del consumatore, un venditore preparato

Il codice del consumo prevedeva – poi spiegheremo perché si parla al passato – che l’acquisto di prodotti fosse effettuato in sedi commercialmente idonee.
Ad esempio, per l’acquisto di prodotti di abbigliamento, il negozio doveva essere un negozio di abbigliamento. Per l’acquisto di prodotti, quindi, il negozio doveva essere commercialmente idoneo: questo per garantire al consumatore che il venditore fosse preparato e conoscesse a fondo il prodotto che proponeva.
Oggi non è più così. Una vendita di un prodotto o di un bene può avvenire in un luogo qualsiasi, non essendoci più il vincolo della sede commercialmente idonea. Possiamo comperare, come ironicamente risaputo in giro, anche la lavatrice in banca.
Questo solo per affermare che i tempi cambiano; di conseguenza, anche il codice del consumo non è più perfettamente aggiornato, come si diceva in altre recensioni, per il recepimento di direttive europee ed anche altre leggi nazionali.
Per tutto quello che il codice del consumo non prevede si fa riferimento al codice civile.

Codice del Consumo

È definito Codice del Consumo il decreto legislativo 206 del 6 settembre 2005. Esso contiene tutte le leggi che regolano il rapporto tra consumatore e rivenditore. È composto da diversi titoli, ognuno dei quali è specifico per il proprio settore.
Da allora ha subito diverse modifiche in recepimento di leggi anche dell’Unione Europea; dopo 9 anni dalla prima stesura, esso segna il passo e necessiterebbe di una grande ristrutturazione. Speriamo che la cosa avvenga presto in modo tale che sarà più facile individuare quali sono i diritti dei consumatori senza dover cercare, qua e là nei vari recepimenti, quali siano le norme in vigore.

Garanzie dei consumatori – Il codice del consumo – Obblighi del venditore

Il Codice del Consumo prevede che ai consumatori sia riconosciuta una garanzia sui prodotti di 24 mesi.

Per spiegarsi meglio, si prenda come esempio un bene di consumo. Di questo, per 24 mesi le caratteristiche non si devono alterare affinché il consumatore ne possa fare l’uso desiderato. Quando si acquista un prodotto il riferimento per eventuali anomalie è sempre e solo il venditore: non fatevi convincere a rivolgervi a centri di assistenza esterni, poiché tutto è a carico del rivenditore.

Quando si verifica un’anomalia all’apparecchio acquistato, il consumatore può rivolgersi al venditore e le sue possibilità sono fondamentalmente tre:

  • la prima è la restituzione del prodotto ed il rimborso totale fatto salvo un minor valore per l’uso fatto fino a quel momento dell’apparecchio in oggetto;
  • la seconda possibilità è quella di accettare la sostituzione del prodotto con uno almeno di pari caratteristiche se non superiori, ed anche su quest’ultimo prodotto la garanzia deve essere di 2 anni: quindi si rinnova, come se si ripartisse da zero;
  • la terza possibilità, che invece va concordata con il rivenditore, è quella della riparazione. In questo caso è bene far segnare nel retro dello scontrino fiscale – che va sempre conservato – la data ed il periodo nel quale il rivenditore intende trattenere il prodotto venduto per farlo riparare. Resta inteso che quest’ultimo punto è un accordo tra consumatore e rivenditore.

In caso di riparazione, cioè quando ci si avvale della terza possibilità, è bene sapere che, se il prodotto ritorna non riparato, quindi non perfettamente idoneo all’uso, questo può essere restituito, pretendendo la restituzione integrale della somma pagata oppure la sostituzione con un altro apparecchio di pari qualità o superiori.