Il D.Lgs. n.21, del 21 febbraio 2014, modifica ed integra l’attuale Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005) e, più precisamente: 1-tutela i contratti negoziati fuori dai locali commerciali, 2-protegge in caso di contratti a distanza; 3-apporta una modifica alle prece-denti direttive sulle clausole abusive e su al-cuni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.
Il decreto citato attua nel nostro ordinamento la direttiva europea n. 2011/83/UE, con la quale si è inteso unificare e sostituire la diret-tiva 85/577/CEE sulla tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e la direttiva 97/7/CE sulla pro-tezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. Essa inoltre apporta una modifica alla direttiva 93/13/CE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e alla direttiva 99/44/CE su alcuni aspetti della ven-dita e delle garanzie dei beni di consumo.
Il d.lgs., che si applica a “qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consuma-tore” compresi “i contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento” ha come scopo primario quello di tutelare il con-sumatore in tutti quei casi in cui il contratto sia stipulato a distanza o fuori dai locali commerciali: tutti casi in cui il consumatore, quindi, vede aggravata la sua posizione di parte contraente debole nei confronti di un venditore professionista.