L’ordinanza n.124 del 9 Maggio 2014 della Corte Costituzionale, ha sancito che è incostituzionale un’interpretazione della Legge che preveda «l’impossibilità di liquidare in alcuna misura un’equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente».
Ha stabilito quindi che l’unica interpretazione costituzionalmente corretta della Legge Pinto, è invece nel senso di ammettere al risarcimento dei danni, anche la parte che ha perso la causa.
LEGGE PINTO
Lascia una risposta