La liberalizzazione del mercato dell’energia ha comportato, certamente, conseguenze positive in termini di convenienza e di ampliamento delle spettro delle scelte opzionabili da parte dell’utente. Allo stesso tempo, essa nasconde anche qualche insidia: una di esse è rappresentata dalla possibilità da parte del gestore di proporre una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali alla scadenza del contratto medesimo
Tale opzione non può essere oggetto di trattativa da parte dell’utente ma può essere solo accettata o rifiutata. L’insidia risiede appunto nelle modalità con cui il consumatore può esprimere la propria volontà poiché, in caso d’inerzia, la proposta si riterrà accettata per tacito assenso. Ne consegue che l’utente dovrà necessariamente comunicare il suo eventuale rifiuto per iscritto, tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno o l’utilizzo di una posta elettronica certificata.
Affinchè tale proposta possa ritenersi valida, è necessario che la comunicazione del gestore contenga, in oggetto, la dizione “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e che pervenga all’utente almeno tre mesi prima della scadenza naturale del contratto stesso.
Qualora, al contrario, la variazione delle condizioni contrattuali venga applicata in virtù di un ‘indicizzazione prevista dal contratto medesimo o di un suo aggiornamento automatico, in questo caso il gestore non sarà tenuto ad inviare alcuna comunicazione.
Il CTCR invita gli utenti a prendere visione di ogni comunicazione inviata dal gestore ed a valutare attentamente eventuali variazioni delle condizioni contrattuali affinché risultino comprensibili e trasparenti.