Nel 2012 è stata emanata la prima Direttiva Europea per la trasparenza dei documenti di fatturazione, grazie alla quale l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ha potuto definire un protocollo relativo alle informazioni minime da evidenziare in bolletta. Nello specifico, si tratta delle modalità di rilevazione dei consumi e di messa a disposizione del consumo annuo dell’utente finale, calcolato sulla base delle letture effettive, delle autoletture o delle migliori stime disponibili
Viene quindi introdotta una disciplina uniforme a livello nazionale, capace di garantire maggiore precisione nella determinazione dei consumi d’acqua in bolletta ed intesa a promuovere un utilizzo più consapevole della risorsa idrica, riducendo sprechi e favorendo scelte più consapevoli nel consumatore.
Ecco gli aspetti più innovativi della riforma.
Innanzitutto, l’obbligo dei gestori di effettuare almeno due tentativi di lettura all’anno, con un intervallo di almeno 150 giorni, e l’obbligo di ripeterlo qualora il tentativo non vada a buon fine.
Non meno importante è l’obbligo, nell’ipotesi di controversia con il consumatore, di mettere a disposizione la misura espressa dal totalizzatore, raccolta ed utilizzata ai fini della fatturazione.
Viene promossa l’autolettura la cui comunicazione può avvenire attraverso messaggi sms, telefono o via web da parte dell’utente; il gestore dovrà dare riscontro della presa in carico dell’autolettura entro 9 giorni lavorativi in riferimento alla validazione dei dati.
Infine, da settembre 2016 i gestori hanno l’obbligo di predisporre un registro elettronico delle utenze relativo alle misure ed ai tentativi di lettura, nonché l’obbligo di comunicare all’Autorità i dati inerenti ai contatori per consentire un monitoraggio periodico dell’attività.