Recentemente i Gestori di Telefonia e di Servizi (luce, acqua e gas) hanno introdotto una clausola nelle Condizioni Generali di Abbonamento (CGA) che prevede l’applicazione di un’indennità di mora qualora le bollette vengano pagate dall’utente oltre il termine di scadenza previsto per il saldo delle medesime. Tale clausola costituisce una modifica unilaterale del contratto, consentita dalle CGA ai Gestori che in ogni momento possono determinare modifiche senza che esse debbano essere conosciute ed accettate dal consumatore.
L’applicazione della suddetta mora seguirà i seguenti criteri:
* se il ritardo nel pagamento è compreso tra il 1° ed il 15° giorno di mora, verrà applicato un tasso pari al 2% della bolletta in questione;
* se il ritardo è compreso tra il 16° ed il 30° giorno, verrà applicata un tasso pari al 4°;
* se il ritardo è oltre il 30° giorno, il tasso sarà pari al 6%.
Secondo i dati forniti dalle Associazioni di Consumatori, un’indennità di mora pari al 2% per 15 giorni corrisponde ad un tasso di interesse annuo pari al 58% mentre un’indennità pari al 6% corrisponde al tasso d’interesse annuo del 70%: ciò determina un’indennità certamente superiore al tasso di riferimento annuale fissato dalla Banca Europea.
Oltre a denunciare quanto appaia ingiusta ed inopportuna l’applicazione di un’indennità di mora di ritardato pagamento proprio nel momento in cui molte famiglie italiane rischiano l’indigenza a causa della prolungata crisi, è doveroso sottolineare come, al contrario, gli inadempimenti del gestori nella fornitura dei servizi (ritardata attivazione, mancato trasloco della linea, ecc.) diano luogo ad indennizzi in favore del consumatore solo se questi ne chieda l’applicazione tramite procedure conciliatorie presso l’Autorità Garante.
Alla luce di quanto esposto, il CTCR invita tutti i consumatori interessati a rivolgersi ai nostri uffici affinché, a fronte di un inadempimento del gestore, l’utente non si veda imputare ulteriori costi di mora; si ricorda infatti che la presentazione di un ricorso presso l’Autorità Garante determina la sospensione dei termini di prescrizione e, di conseguenza, l’impossibilità da parte del Gestore di applicare qualsivoglia ulteriore sanzione nelle more della procedura di conciliazione.