Garanzie dei consumatori – Il codice del consumo – Obblighi del venditore

Il Codice del Consumo prevede che ai consumatori sia riconosciuta una garanzia sui prodotti di 24 mesi.

Per spiegarsi meglio, si prenda come esempio un bene di consumo. Di questo, per 24 mesi le caratteristiche non si devono alterare affinché il consumatore ne possa fare l’uso desiderato. Quando si acquista un prodotto il riferimento per eventuali anomalie è sempre e solo il venditore: non fatevi convincere a rivolgervi a centri di assistenza esterni, poiché tutto è a carico del rivenditore.

Quando si verifica un’anomalia all’apparecchio acquistato, il consumatore può rivolgersi al venditore e le sue possibilità sono fondamentalmente tre:

  • la prima è la restituzione del prodotto ed il rimborso totale fatto salvo un minor valore per l’uso fatto fino a quel momento dell’apparecchio in oggetto;
  • la seconda possibilità è quella di accettare la sostituzione del prodotto con uno almeno di pari caratteristiche se non superiori, ed anche su quest’ultimo prodotto la garanzia deve essere di 2 anni: quindi si rinnova, come se si ripartisse da zero;
  • la terza possibilità, che invece va concordata con il rivenditore, è quella della riparazione. In questo caso è bene far segnare nel retro dello scontrino fiscale – che va sempre conservato – la data ed il periodo nel quale il rivenditore intende trattenere il prodotto venduto per farlo riparare. Resta inteso che quest’ultimo punto è un accordo tra consumatore e rivenditore.

In caso di riparazione, cioè quando ci si avvale della terza possibilità, è bene sapere che, se il prodotto ritorna non riparato, quindi non perfettamente idoneo all’uso, questo può essere restituito, pretendendo la restituzione integrale della somma pagata oppure la sostituzione con un altro apparecchio di pari qualità o superiori.

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