Innesto di norme etiche nelle società cooperative
La società cooperativa ha come presupposto la partecipazione dei soci, che si manifesta con l’accesso alla candidatura per l’elezione del consiglio d’amministrazione.
La protervia di chi comanda in tante cooperative è tale che quest’accesso è ostacolato in vari modi. La cooperativa, nata per soddisfare l’esigenza di democrazia economica, finisce per essere governata da un’oligarchia ereditaria, che tratta i soci come sudditi.
E’ urgente e doverosa la determinazione di regole tese a proteggere i soci dallo strapotere degli amministratori.
Al fine di permettere a un gran numero di soci di aspirare alle cariche amministrative, occorre prima impedire la rieleggibilità consecutiva di chi ha già fatto un mandato nella carica.
Le votazioni, inoltre, devono compiersi tramite schede che permettano l’esercizio libero del diritto di voto.
Nel caso si scelga la presentazione di liste di candidati, in preparazione dell’assemblea ordinaria dei soci, tale funzione non deve essere sottoposta ad alcun vincolo che ne ostacoli l’esercizio.
In modo alternativo, si può scegliere il metodo della scheda in bianco, che sarà cura del socio compilare, al momento del voto, con l’indicazione delle persone che intende eleggere.
E’ di tutta evidenza che l’espressione del voto deve essere segreta, per impedire agli amministratori uscenti di conoscere l’orientamento dei votanti.
ARTICOLATO Articolo 1
All’articolo 2542 del codice civile sono aggiunti i seguenti commi:
Comma 6
Nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni, l’atto costitutivo stabilisce nel numero di due o tre il limite di mandati consecutivi alla rieleggibilità degli amministratori.
Comma 7
Nelle cooperative di cui al comma precedente, nell’elezione delle cariche d’amministratore, l’atto costitutivo stabilisce quale di questi metodi deve essere applicato:
A – Votazione per liste indicate prima dagli interessati, senza obbligo di soci presentatori, con possibilità di indicare preferenze su nomi di liste diverse;
B – Votazione con scheda senza nomi precostituiti.
Comma 8
Nelle cooperative di cui al comma precedente, per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto.
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